Art. 54 — Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
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Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992
