Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  • b)cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
  • c)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • d)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • e)provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
  • f)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  • g)stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

3

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art9 · fonte su Normattiva