Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 8 — Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento
Testo vigente dal 10 marzo 1992
