Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 8 — Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento
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Il consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992
