Ordinamento della professione di giornalista

Art. 11 — Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
  • b)vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • c)cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
  • d)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • e)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • f)vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
  • g)dispone la convocazione dell'assemblea;
  • h)fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
  • i)esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art11 · fonte del testo