Ordinamento della professione di giornalista
Art. 11 — Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
- a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b)vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c)cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d)adotta i provvedimenti disciplinari;
- e)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f)vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g)dispone la convocazione dell'assemblea;
- h)fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i)esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
