Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 12 — Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  • b)vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • c)cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
  • d)dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;
  • e)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • f)provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
  • g)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • h)designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;
  • i)designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
  • l)dispone la convocazione dell'assemblea;
  • m)stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonche', con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera g), un contributo annuale;
  • n)sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;
  • o)cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art12 · fonte su Normattiva