Art. 43 — Notificazione delle deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
