Ordinamento della professione di giornalista

Art. 43 — Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art43 · fonte su Normattiva