Ordinamento della professione di giornalista

Art. 30 — Rigetto della domanda

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art30 · fonte su Normattiva