Art. 45 — Esercizio della professione
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Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 31 marzo 1968
