Ordinamento della professione di giornalista

Art. 46 — Direzione dei giornali

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. 4 Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

Testo vigente dal 14 luglio 1968

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/1968

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1968

    Le ragioni che rendono costituzionalmente legittimo l'obbligo di iscrizione nell'albo dei giornalisti, per i direttori o vice direttori responsabili, vanno ricercate nella esigenza di rendere così possibile la vigilanza sulle attività svolte dai predetti da parte dell'Ordine. Poiché tale vigilanza è resa possibile con la semplice iscrizione all'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'elenco dei professionisti o di quello dei pubblicisti, aggiungere, come fa il primo comma dell'art. 46 della legge n. 69 del 1963, l'ulteriore vincolo di scelta dei direttori o vice direttori responsabili di un quotidiano di un periodico o di un'agenzia di stampa fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti - con esclusione di quelli iscritti nell'elenco dei pubblicisti - significa aggravare il limite posto alla libertà garantita dall'art. 21 Cost., senza un'adeguata giustificazione razionale. Pertanto, la disposizione dell'art. 46, primo comma, della legge n. 69 del 1963 deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Cfr.: Sent. n. 11/1968.

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  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

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  • Ordinanza n. 7/1970

    Questione infondata
    22 gennaio 1970

    Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione già dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione di illegittimità, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiché con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, è stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonché dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art46 · fonte su Normattiva