Art. 46 — Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47. 4 Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
4La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".
Testo vigente dal 14 luglio 1968
