Art. 45 — Esercizio della professione
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[1]Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave.
[2]Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilita' allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana".
Testo in vigore dal 31 marzo 1968 al 15 novembre 2016
