Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in ordine alla quale il giudice a quo abbia prospettato, per un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, e per altro verso, una soluzione additiva, proponendo cosi` una pluralita` di rimedi posti alla pari e tuttavia disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di costituzionalita` che sul piano del risultato normativo, con conseguente incertezza del thema decidendum. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69 denunziato - per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - in quanto prevede che il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale del giornalista abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di "almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari" ed in quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti). - cfr. S. n. 30/1983, O. n. 377/1985, S. n. 164/1985 e 146/1985, O. n. 65/1983.
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