Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1963 al 2 novembre 1964. Leggi il testo vigente →

[1]Commissione unica Devoluzione

[2]Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potra' procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28. Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, dara' notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimettera' a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attivita' patrimoniale e l'archivio.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 2 novembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art67 · fonte su Normattiva