Art. 23 — Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo
Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
