Art. 73 — Norme regolamentari
Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
