Ordinamento della professione di giornalista

Art. 73 — Norme regolamentari

Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art73 · fonte su Normattiva