Art. 12 — Tariffe professionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1989 al 15 agosto 2018. Leggi il testo vigente →
Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorita' della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 15 agosto 2018
