Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 19 — Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti

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La data per l'elezione del consiglio e, ove occorra, del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, p, in seconda convocazione quando vi partecipa almeno in sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci. Il voto e' personale, diretto e segreto.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art19 · fonte del testo