Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 23 — Consiglio del collegio nazionale

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Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed e' composto di undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni. I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art23 · fonte su Normattiva