Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 31 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. Leggi il testo vigente →

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere di specchiata condotta morale;
  • d)avere conseguito il diploma di cui all'art. 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;
  • e)avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nello elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art31 · fonte su Normattiva