Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 31 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione
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Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
- a)essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
- b)godere dei diritti civili;
- c)essere di specchiata condotta morale;
- d)avere conseguito il diploma di cui all'art. 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;
- e)avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nello elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991
