Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 33 — Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti
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Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991
