Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 33 — Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti

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Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi o elenchi speciali. Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero e' sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art33 · fonte del testo