Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 49 — Notificazione delle decisioni

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Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, enti o trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art49 · fonte su Normattiva