Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 64 — (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro

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Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art64 · fonte del testo