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Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potesta' o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonche' per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di piu' Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000. Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole e' ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione. Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131

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Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 1 gennaio 2024

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1955 al 2 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131

    Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art11 · fonte del testo