Art. 62 — Norme in materia di trattamento economico
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Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.
Testo in vigore dal 20 aprile 1964 al 25 novembre 1973
