Art. 5 — Costituzione del Tribunale
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[1]Il Tribunale militare territoriale di Albania e' costituito:
- a)da un presidente avente grado di generale di brigata;
- b)da due giudici relatori;
- c)da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori gli altri capitani.
[2]Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano ne fa le veci.
[3]Il presidente e i giudici, indicati nella lettera c) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.
[4]Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
