Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Finalità delle misure restrittive - Contenimento della pericolosità dei detenuti assoggettati - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167003).
Il regime speciale di cui all’art. 41-bis ordin. penit. intende evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa; tale regime mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale. Le restrizioni del regime differenziato, assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni", sono costituzionalmente legittime solo se funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, e purché non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 105/2023 - mass. 45659; S. 18/2022 - mass. 44600, 44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 143/2013 - mass. 37157).
sentenza 30/2025massima n. 46636 Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Permanenza all'aperto - Limite non superiore a due ore al giorno e fermo restando il limite minimo di un'ora al giorno anziché, come previsto per i detenuti comuni, per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno, salvo giustificati motivi - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 167003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), primo periodo, ordin. penit. limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10». La disposizione censurata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari stabilisce che la permanenza all’aperto per i detenuti in regime speciale non sia superiore a due ore al giorno, riducibili per motivi eccezionali in ragione di un rinvio materiale e non dinamico all’art. 10 ordin. penit. – ossia alla norma precedente la riforma di cui al d.lgs. n. 123 del 2018 –, mentre la novella indicata prende atto che la permanenza all’aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l’equilibrio psicofisico dei detenuti, tanto da raddoppiare la relativa durata per i detenuti comuni, da due a quattro ore, elevando il limite minimo, pari a due ore, e contestualmente riservando una maggiore discrezionalità all’amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilità di ridurre le ore d’aria per giustificati motivi.La permanenza all’aperto nel regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. non è comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento, perché consente una socialità delimitata, fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria. Ciò che pregiudica lo scopo del regime speciale è l’eventuale errore di selezione del gruppo di socialità, non la quantità di tempo che un gruppo, ben scelto, può passare nei cortili. Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, determinando quindi un improprio surplus di punizione. Nemmeno, infine, potrebbe individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14-quater, comma 4, ordin. penit.), in quanto esso ha natura disciplinare, applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolarità della vita d’istituto, e non può essere esteso in via analogica ai ristretti nel differente regime speciale, per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.
sentenza 30/2025massima n. 46637 Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Colloqui visivi con familiari minori di età - Modalità che escludano il contatto fisico - Divieto di una totale esclusione - Necessità che le modalità siano a tutela del senso di umanità e del preminente interesse del minore (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma che disciplina i colloqui dei detenuti in regime speciale, nella parte in cui imporrebbe l'uso del vetro divisorio anche nei colloqui con i figli e i nipoti minori di quattordici anni). (Classif. 167001).
Una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall’art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU – dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l’uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall’art. 41-bis non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l’obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta, al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e al contempo evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse del minore. A sua volta la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che è solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l’amministrazione penitenziaria ben potrà quindi disporre un colloquio senza vetro anche con minori ultradodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e, al contrario, potrà rifiutarlo anche nel caso di minore infradodicenne ove risultino elementi specifici, che rendano oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno. Così interpretata la disciplina risulta immune dai vizi denunciati, fermo restando che il legislatore è libero di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo). (Precedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 143/2013 - mass. 37157).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente sulla base del dato letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).
È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente abbia - almeno implicitamente - escluso la possibilità di un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata, argomentando pianamente sulla base del suo dato letterale, che costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44036; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 59/2021 - mass. 43752; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nella specie, sono dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis comma 2- quater , lett. e , ordin. penit. prospettate dal rimettente sulla base di un'interpretazione plausibile e conforme al dato letterale della disposizione censurata, che, con riferimento ai detenuti e internati sottoposti al regime speciale, prevede come misura ordinaria il visto di censura della corrispondenza, elencando in modo apparentemente tassativo le ipotesi di corrispondenza ad esso sottratta).
sentenza 18/2022massima n. 44598 Azione e difesa (diritti di) - Difesa tecnica - Diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni del detenuto con il proprio difensore - Soggezione a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti - Condizione - Garanzia dell'effettività del diritto di difesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della sottoposizione a visto di censura della corrispondenza dei detenuti, sottoposti al regime speciale di detenzione ex art. 41-bis, indirizzata ai difensori). (Classif. 031003).
Il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa. ( Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. e , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. La misura, nel limitare vistosamente il diritto di difesa, si appalesa inidonea a impedire che il detenuto o l'internato possano continuare a intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Essa appare anche eccessiva rispetto allo scopo perseguito, in quanto sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il difensore, in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite di quest'ultimo, finendo per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso). ( Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157 ).
sentenza 18/2022massima n. 44600 Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione tardiva nel giudizio incidentale - Perentorietà del termine - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020 e dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), terzo periodo, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'avv. Pasquale Cananzi, nella qualità di curatore dei minori S. B., C.M. D.S. e R.P. D.S., parti dei giudizi a quibus , in quanto avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2002 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha natura perentoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 24 del 2018 e n. 219 del 2016 ).
sentenza 57/2021massima n. 43756 Riguarda ancheart. 4 d.l. 29/2020
Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali - Colloqui dei detenuti - Detenuti e internati sottoposti al c.d. carcere duro (art. 41-bis ordin. penit.) - Possibilità che i colloqui con i figli minorenni possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile - Asserita omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili idonei a garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore, dei principi a tutela dell'infanzia e della gioventù, del principio della finalità rieducativa della pena, nonché dei principi convenzionali a tutela dei minori e del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti inumani e degradanti - Difetto di competenza del giudice a quo - Conseguente irrilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza derivante dal difetto di competenza del giudice a quo , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU - dell'art. 4 del d.l. n. 29 del 2020, (adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) nella parte in cui, nell'interpretazione del rimettente, non consente che si svolgano tramite collegamento audiovisivo a distanza i colloqui con i figli minorenni cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41- bis , comma 2, ordin. penit., e dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), terzo periodo, ordin. penit., nella parte in cui non prevede, a regime, che i colloqui sostitutivi di quelli visivi con i figli minorenni, cui in base ad esso hanno diritto i detenuti in regime speciale, possano essere svolti - in alternativa alla corrispondenza telefonica - con modalità audiovisive a distanza. A prescindere da ogni altro possibile rilievo - anche quanto alle premesse ermeneutiche che fondano i dubbi di costituzionalità - il rimettente appare palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti, che spetta esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Per costante giurisprudenza costituzionale, stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello dal quale la questione proviene, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - determina l'inammissibilità della questione, per irrilevanza, solo quando sia palese, ossia riscontrabile ictu oculi . ( Precedenti citati: sentenze n. 136 del 2008 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 144 del 2011, n. 318 del 2010, n. 252 del 2010 e n. 82 del 2005 ).
sentenza 57/2021massima n. 43757 Riguarda ancheart. 4 d.l. 29/2020
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Necessario bilanciamento tra esigenze di prevenzione speciale e finalità rieducativa - Conseguente obbligo, nelle rispettive competenze, per il legislatore, l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, di verificare la proporzionalità e la congruità delle misure restrittive. (Classif. 167001).
Conserva pieno significato [anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009] la giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina dell'art. 41-bis ordin. penit. bilanciando le esigenze di prevenzione speciale, che essa persegue, con l'indispensabile finalizzazione rieducativa delle pene e delle stesse misure di sicurezza. Secondo criteri di proporzionalità e congruità, il legislatore, l'autorità amministrativa e la stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, devono quindi verificare se, in ogni caso concreto, le restrizioni imposte siano legittimate da una duplice e determinante condizione: da un lato, la necessità effettiva ed attuale d'un regime differenziale per l'interessato; dall'altro, la miglior scelta possibile, quanto alle modalità esecutive, al fine di favorire l'attuazione di un efficace programma individuale di recupero. ( Precedenti: S. 376/1997-mass. 23575; S. 351/1996-mass. 23005; S. 410/1993-mass. 20030; S. 349/1993-mass. 19977, mass. 19978, mass. 19979 ). Gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. condizionano la stessa previsione in astratto di misure restrittive "obbligatorie" per il soggetto raggiunto da un decreto ministeriale ex art. 41- bis , comma 2, ordin. penit., in quanto tali misure devono perseguire gli obiettivi di ordine pubblico stabiliti dal legislatore, ma al tempo stesso il trattamento restrittivo - si tratti di esecuzione della pena o di internamento per misura di sicurezza - deve conservare una concreta efficacia rieducativa. Ciò vuol dire che, in assenza delle condizioni indicate, può essere posta in dubbio ed eventualmente negata la compatibilità costituzionale di singole prescrizioni, ma anche che l'interpretazione da operarsi su tali prescrizioni deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento. ( Precedenti: S. 97/2020-mass. 42965; S.186/2018-mass. 40290 ).
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione dei principi di legalità, proporzionalità, finalità rieducativa della pena, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 167001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate al comma 2-quater del citato art. 41-bis, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In conformità a un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale si riferisce, ove si versi in ipotesi di internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e quest'ultimo, a sua volta, deve adattarsi alle limitazioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura, attraverso l'individuazione di attività professionali compatibili e modulando opportunamente l'applicazione della «limitazione della permanenza all'aperto». Le modalità esecutive della misura di sicurezza devono quindi differenziarsi rispetto al trattamento dei condannati nel medesimo regime, in modo che sia garantita agli internati la possibilità effettiva di lavorare, in vista dell'obiettivo della risocializzazione, pur senza vanificare le cautele imposte dall'elevata pericolosità degli interessati. Il dovere e il potere dell'amministrazione di dare concreta attuazione all'attività che caratterizza la misura in esame esclude, inoltre, in radice la presunta "spirale" tra diniego dell'offerta risocializzante e proroga ad libitum della misura, che è alla base della denunciata violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale.
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione del principio del giusto processo - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - dell'art. 41- bis , commi 2 e 2- quater , della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2- quater , anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Il rimettente non argomenta in ordine alla lamentata lesione del principio del "giusto processo" quale fondamento per la legittima inflizione di una "pena". ( Precedenti: S. 154/2021-mass. 44063; S. 123/2021-mass. 43987; S. 87/2021-mass. 43843 ).
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Regime applicabile agli internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva (nella specie: casa di lavoro) - Asserita estensione della disciplina prevista per i detenuti - Possibile sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento, con adozione di misure di restrizione e controllo - Denunciata violazione del divieto convenzionale di bis in idem - Difetto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 41- bis , commi 2 e 2- quater , della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f) , della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2- quater , anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In presenza di un'articolata giurisprudenza europea, la censura di violazione del divieto di bis in idem risulta non sufficientemente argomentata dal rimettente con riferimento, in particolare, all'esistenza stessa del "medesimo fatto", essendo la misura di sicurezza, a differenza della pena detentiva, solo occasionata dal reato e collegata alla attuale e persistente pericolosità dell'interessato ( Precedenti: S. 145/2020-mass. 43532; S. 222/2019-mass. 40891; O. 136/2021-mass. 43947; O. 114/2020-mass. 43493 ).
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009
Interpretazione della norma censurata - Non implausibilità dell'interpretazione del rimettente, sulla base di un'univoca interpretazione testuale - Correttezza dell'iter argomentativo.
È corretto l' iter argomentativo svolto dal giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge n. 354 del 1975, e consente l'accesso all'esame del merito. Il rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale dopo aver individuato, sulla base di un'univoca interpretazione testuale, il significato normativo della disposizione censurata, e dopo aver precisato che una diversa lettura è impedita proprio dal suo tenore letterale. Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di un'interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti indicati: sentenze n. 50 del 2020, n. 11 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019 e n. 135 del 2018 ).
sentenza 97/2020massima n. 42964 Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Divieto di scambiare oggetti - Necessaria applicazione anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità - Irragionevolezza e contrasto con il finalismo rieducativo della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialità, non risulta proporzionato - in quanto applicato a prescindere dalle esigenze del caso concreto -, né funzionale o congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell'impedire le sue comunicazioni con l'esterno. In queste condizioni, la proibizione in parola non giustifica la deroga alla regola valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro oggetti di modico valore ( ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000), e finisce per assumere un significato meramente afflittivo, anche vista la possibilità che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità hanno di comunicare qualsiasi messaggio, senza poter essere ascoltati, nelle due ore giornaliere d'aria, nelle comunicazioni da cella a cella e nelle "salette" per l'attività in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo. Sebbene non esista un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime differenziato a scambiare oggetti, nemmeno con i detenuti assegnati al suo stesso gruppo di socialità, tuttavia scambiare oggetti - come cuocere cibi - sono facoltà dell'individuo posto in detenzione che fanno parte di quei piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso. Pertanto, la compressione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, potrebbe giustificarsi solo se esista la necessità in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini, e la motivata esigenza di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, ovvero ad altre ad essa alleate. Anche dopo la sentenza di accoglimento, resterà consentito all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi in esame, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni, dovendo comunque risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente e sindacabili, in relazione al caso concreto, dal magistrato di sorveglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1998 e n. 351 del 1996; ordinanze n. 417 del 2004, n. 192 del 1998 e n. 349 del 1993 ).
sentenza 97/2020massima n. 42965 Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Divieto di cuocere cibi - Violazione del principio di uguaglianza - Trattamento contrario al senso di umanità - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole "e cuocere cibi". Il divieto di cuocere cibi, imposto dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ai soli detenuti in regime differenziato, pone una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perché dotata di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, incongrua e inutile rispetto alle esigenze che giustificano il regime previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. - che sono quelle di contenere la pericolosità dei singoli detenuti, impedendo in particolare i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà- dovendosi riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 122 del 2017, n. 20 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 56 del 2011, sulla manifesta inammissibilità della medesima disposizione, per difetto di motivazione e per assenza di pregiudizialità della questione, n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 ).
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009
Thema decidendum - Accoglimento della questione in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ad altro parametro.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, rimane assorbita l'ulteriore questione, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009
Interpretazione della norma censurata - Orientamento interpretativo più volte affermato dalla Cassazione - Valore di diritto vivente - Facoltà del giudice di chiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale, anziché adottare una diversa interpretazione Secundum constitutionem - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975 sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto mirerebbero ad "aggirare" l'orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la normativa censurata legittima l'amministrazione penitenziaria a vietare ai detenuti in regime speciale di ricevere dall'esterno e di inviare all'esterno libri e periodici. Il rimettente ha preso atto che tale orientamento interpretativo è incontestabilmente consolidato come "diritto vivente", sicché non gli è rimproverabile di non aver optato per una diversa interpretazione secundum constitutionem (da lui stesso in precedenza sperimentata senza successo), atteso che il relativo onere sussiste solo in assenza di un contrario "diritto vivente". ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 126 del 2015 e n. 242 del 2014; ordinanza n. 191 del 2013 ).
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto allo studio - Insussistenza - Incidenza della misura non sul diritto ad acquisire le pubblicazioni, ma sulle modalità di acquisizione - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in riferimento agli artt. 21, 33 e 34 Cost. - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. L'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Né gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla "burocratizzazione" del canale di acquisizione delle pubblicazioni compromettono in misura costituzionalmente apprezzabile i diritti in questione, trovando in ogni caso ragionevole giustificazione alla luce delle esigenze poste a base del regime speciale. Fermo restando che l'anzidetta misura, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto (attraverso lungaggini e "barriere di fatto", su cui il magistrato di sorveglianza potrà esercitare la sua funzione di controllo), l'eventuale vulnus dei diritti del detenuto comunque non deriverebbe dalla norma, ma dalla sua non corretta applicazione, estranea al sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2013 e n. 376 del 1997; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998, sulle finalità dello speciale regime ex art. 41-bis, comma 2; sentenze n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981, sul diritto di essere informati ). In ordine al diritto dei detenuti di conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna, la sua tutela - tanto costituzionale (art. 21 Cost.) quanto legislativa (artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a, ordin. penit.) - è riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, senza che l'autorità amministrativa possa esercitare su essi una censura, restando invece indifferenti i mezzi mediante i quali gli viene garantito il diritto di entrare in possesso delle pubblicazioni desiderate. Analogo discorso vale, mutatis mutandis, per il diritto allo studio, che trova specifico riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente primaria del percorso rieducativo del detenuto (artt. 19 ordin. penit., 41 e seguenti del d.P.R. n. 230 del 2000).
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione delle garanzie a tutela della libertà della corrispondenza - Insussistenza - Limitazione non lesiva della libertà riconosciuta al detenuto di comunicare tramite la corrispondenza epistolare - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in riferimento all'art. 15 Cost. - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. Anche ammettendo, a fronte dell'ampia formula dell'art. 15 Cost., che le comunicazioni siano da esso protette a prescindere dal mezzo materiale impiegato per la trasmissione del pensiero (e, dunque, anche se effettuate "in forma reale", ossia tramite lo scambio di oggetti "significanti", quali sarebbero, secondo il rimettente, le pubblicazioni a stampa, ma potrebbe essere qualsivoglia altro oggetto), la libertà di corrispondenza del detenuto è riconosciuta dall'ordinamento penitenziario - in coerenza con la condizione di legittima restrizione della libertà personale in cui egli versa - in quanto sia esplicata attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione (in particolare, la corrispondenza epistolare, pur con le modalità e i controlli per essa previsti), e non anche nella forma anomala dello scambio diretto o per posta di oggetti aventi un significato convenzionale o estemporaneamente vicari dell'usuale supporto cartaceo. A tale prospettiva - correlata alle limitazioni imposte ai colloqui diretti con persone esterne all'ambiente carcerario e alla possibilità di ricevere e scambiare oggetti - resta palesemente estraneo il concorrente riconoscimento, ad opera degli artt. 18 e 18-ter ordin. penit., del diritto dei detenuti di ricevere (anche a mezzo posta) e di tenere con sé la stampa in libera vendita all'esterno, in quanto strumento per l'esercizio dei distinti diritti di informazione e di studio e non in quanto forma di corrispondenza nei sensi ipotizzati dal rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 20 del 2017, sulla libertà di corrispondenza epistolare dei detenuti, salvi i limiti connessi alla necessità di affidarsi all'amministrazione penitenziaria per lo smistamento della posta). La legittima restrizione della libertà personale, cui è sottoposta la persona detenuta e che trova alla sua base un provvedimento giurisdizionale, non annulla affatto la tutela costituzionale dei diritti fondamentali, ma si riverbera inevitabilmente, in modo più o meno significativo, sulle modalità di esercizio delle altre libertà (tra cui quella di comunicazione) costituzionalmente alla prima collegate. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale, e il cui esercizio, proprio per questo, non può essere rimesso alla discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva. La tutela dei diritti costituzionali del detenuto opera, pur tuttavia, con le limitazioni che lo stato di detenzione necessariamente comporta. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2017, n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993 ).
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nonché del diritto alla vita privata e familiare e alla segretezza della corrispondenza, sanciti dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. In presenza di una immutata libertà di corrispondenza epistolare e di scelta dei testi con cui informarsi e istruirsi, la predetta misura non determina livelli di sofferenza e di svilimento della persona tali da integrare violazione del divieto dei trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 3 della CEDU, il cui carattere assoluto renderebbe comunque incongruo - ai fini della legittimità convenzionale della misura in esame - l'auspicato intervento del giudice. Quanto all'evocato art. 8 della CEDU, la limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all'esterno non solo non incidono affatto sulla segretezza della corrispondenza del detenuto (diversamente dal visto di controllo), ma neppure violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché non comprimono la libertà di corrispondere a mezzo posta riconosciuta ai detenuti tramite l'ordinaria corrispondenza epistolare, utilizzando la quale essi possono continuare ad intrattenere relazioni affettive con i familiari. Né a diversa conclusione condurrebbe il ritenere che, nella prospettiva della CEDU, la misura in esame configuri un'ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare del detenuto, atteso che il potere dell'amministrazione penitenziaria di adottarla ha una base legale (identificata dal "diritto vivente" nell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a e c, ordin. penit.); che la durata della misura si modella su quella propria del regime speciale cui accede; che le sue finalità rientrano nel novero degli scopi legittimi previsti dal par. 2 dell'art. 8 della CEDU; e che sussiste il requisito della proporzionalità rispetto allo scopo, già ravvisato dalla Corte di Strasburgo rispetto a restrizioni, anch'esse legate al regime detentivo speciale, ben più incisive, come quelle inerenti ai colloqui personali con i familiari.
Ordinamento penitenziario - Condannati sottoposti al regime speciale di sospensione delle regole del trattamento - Previsione di limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f ), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41- bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, «fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari» (pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora). La norma censurata, introducendo limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - limiti che operano a prescindere non solo dalla natura e dalla complessità dei procedimenti giudiziari nei quali il detenuto è coinvolto e dal grado di urgenza degli interventi difensivi richiesti, ma anche dal loro numero e, quindi, dal numero dei legali patrocinanti con i quali il detenuto si debba consultare - determina una compressione del diritto ai colloqui in modo automatico e indefettibile all'applicazione del regime detentivo speciale. Né le limitazioni in esame possono trovare giustificazione nel bilanciamento tra il diritto di difesa e interessi di pari rilevanza costituzionale quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Infatti - anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale la limitazione dei contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato può avvenire solo se assolutamente necessario - nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango, cosa che prima facie non è ravvisabile nel caso di specie. (Restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost.). - Sul diritto di difesa, nel senso di diritto comprendente la difesa tecnica e il diritto di conferire col difensore, v. le citate sentenze nn. 212/1997, 80/1984, 125/1979. - Sul regime dell'art. 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 376/1997, ordinanze nn. 417/2004 e 192/1998. - Sul bilanciamento del diritto di difesa con altre esigenze costituzionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 317/2009, 173/2009, 297/2008, 341/2006, 212/1997, 407/1993. - Sui limiti delle restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2007, Asciutto contro Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Zagaria contro Italia, 27 novembre 2007; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Öcalan contro Turchia, 12 marzo 2003.
Riguarda ancheart. 2 legge 94/2009