Art. 41-bisSituazioni di emergenza

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In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4- bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. 27 35a 35b Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 e' competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato e' assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42. 35 35b

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1995, n. 36

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La L. 16 febbraio 1995, n. 36 ha disposto (con l'art. 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al 31 dicembre 1999".

L. 7 gennaio 1998, n. 11

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La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che il termine di efficacia della modifica introdotta e' posto alla data del 31 dicembre 2000.

L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446

35a

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446 ha disposto (con l'art. 6 comma 1-bis) che "Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni."

L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341

35b

La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge e' posto alla data del 31 dicembre 2002."

Testo vigente dal 24 novembre 2000 al 24 dicembre 2002 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis · fonte su Normattiva