Art. 50Ammissione alla semiliberta'

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Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempreche' il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale. Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella societa'.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50 · fonte su Normattiva