Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Petitum apparentemente ablativo - Riconducibilità dell'intervento richiesto al sistema vigente (nella specie, alle ipotesi evocate come tertia comparationis) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento sostitutivo che implicherebbe scelte politiche riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente formula un petitum all'apparenza meramente ablativo ma, in fatto, si duole della difformità di quanto previsto dalla disposizione censurata rispetto alle due ipotesi evocate come tertia comparationis. La rimozione dei vulnera costituzionali non implica, dunque, alcuna scelta discrezionale nell'ambito di un ventaglio di possibili alternative, restando i contenuti della pronuncia volta a ripristinare la legalità costituzionale in assunto violata tracciati dalle coordinate del sistema vigente e, segnatamente, dalla disciplina dei citati tertia comparationis. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018 ).
sentenza 74/2020massima n. 42508 Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati alla pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni - Semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova - Applicazione provvisoria, in quanto compatibile - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 per i condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità del detto affidamento (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni), ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli del beneficio più ampio, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena. Il d.l. n. 146 del 2013, conv., con modif., in legge n. 10 del 2014, ha previsto, infatti, una procedura di applicazione provvisoria della misura della semilibertà, in presenza di situazioni di urgenza e sulla base di un filtro di merito del magistrato di sorveglianza, non estesa tuttavia alla semilibertà "surrogatoria". Tale discriminazione tra le due misure, concernente la possibilità di beneficiare di un accesso "accelerato" - diversamente rispetto ai casi vertenti sulla disciplina dei presupposti sostanziali per l'ammissione alla misura della semilibertà - viola il principio di uguaglianza. Una volta che il legislatore abbia infatti ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover omologare semilibertà e affidamento in prova riguardo al quantum di pena che permette di fruire della misura, non v'è più ragione per lasciare disallineato in peius il beneficio "minore", quanto alla possibilità di accesso anticipato e provvisorio al beneficio, potendo l'attesa dei tempi più lunghi, richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza, far perdere al condannato, in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, il connesso effetto risocializzante. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 338 del 2008 e n. 100 del 1997; ordinanze n. 446 del 2008 e n. 375 del 1999 ).
sentenza 74/2020massima n. 42509 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.
Accolta, in parte qua, - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, primo comma, sotto il profilo dell'asserita disparità di trattamento, e 27, commi primo e terzo, Cost.
sentenza 74/2020massima n. 42510 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati per delitti indicati dall'art. 4-'bis', dell'ordinamento penitenziario - Condizioni per l'ammissione al regime di semilibertà - Necessità che siano stati espiati i due terzi della pena, anche qualora il residuo non ecceda i tre anni - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza a fronte della possibilità di accedere, nella medesima situazione, al regime più favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale - Esclusione - Infondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 4- bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche quando il residuo non eccede i tre anni. Invero, posto che secondo il rimettente la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto, a parità di pena da scontare, consente ai condannati per reati compresi nell'elenco dell'art. 4- bis legge cit. di accedere al regime più favorevole dell'affidamento in prova, ma non a quello, meno favorevole della semilibertà, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (recante modifiche all'art. 656 cod. proc. pen. ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.), non sussiste una completa parificazione dei due istituti in questione. Infatti, la diversa disciplina, che aggrava la posizione dei condannati per i reati inseriti nel catalogo dell'art. 4- bis rispetto agli altri, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova, non è irragionevole in quanto trova una doppia giustificazione, frutto di fattori convergenti: in positivo, nella maggiore gravità dei delitti indicati nella norma; in negativo, nell'impossibilità di una ragionevole previsione che il soggetto non commetterà altri reati. - Sulla non omogeneità del regime dell'affidamento in prova e della semilibertà v., citata, sentenza n. 100/1997.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 47 Ordinamento penitenziarioart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 5-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.e altri 1
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E SEMILIBERTA' - AMMISSIONE AL BENEFICIO - CONDIZIONI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE LA SEMILIBERTA' SOLO DOPO UN PERIODO DI REGIME CARCERARIO, AD ECCEZIONE DELL'IPOTESI IN CUI LA PENA NON SIA SUPERIORE A SEI MESI - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), il quale - a differenza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato puo' essere ammesso sulla base della valutazione della sua condotta in liberta', anche senza un previo periodo di osservazione in carcere - non consente, per pene da scontare rientranti negli stessi limiti che condizionano la possibilita' del suddetto affidamento, la concessione del <<minore beneficio>> della semiliberta', subordinando in tal modo la misura all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando sussistano le condizioni per un graduale reinserimento del condannato medesimo nella societa', in quanto - premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale e la semiliberta' sono due misure alternative alla detenzione non solo di contenuto diverso, ma anche fondate su diversi presupposti - il denunciato vizio di irragionevolezza in merito alla diversita' di disciplina relativa alle due misure appare insussistente, come del resto non sussiste alcuna <<necessita' giuridica>>, sul piano della legittimita' costituzionale, che le stesse presentino <<i medesimi requisiti di ammissibilita'>>, non essendo <<funzionalmente omogenee>>; ne' infine si puo' ritenere irragionevole la scelta del legislatore di consentire la concessione della semiliberta' 'ab initio', senza la necessita' di un periodo di espiazione in carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che, in questo caso, proprio la brevita' della pena da espiare ha suggerito di ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa. E' del pari infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., non potendosi affermare che l'imposizione di un periodo di espiazione in regime carcerario di per se' contraddica la finalita' rieducativa cui deve sempre tendere la pena in tutte le sue forme di esecuzione. - Cfr., altresi', S. n. 569/1989, con la quale la Corte ha dichiarato <<costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo>>. red.: G. Leo
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTA' - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - IRRILEVANZA, AI FINI DEL COMPUTO DELLA PENA DA ESPIARE PER ESSERE AMMESSI ALLA SEMILIBERTA', DELL'INTERVENUTA CONCESSIONE DELL'INDULTO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI A PENA TEMPORANEA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UMANITA' E DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI OPERARE "SCOMPUTI" DALLA PENA DELL'ERGASTOLO E IN PARTICOLARE DI DETRARRE DA ESSA LA MISURA CORRISPONDENTE ALL'INDULTO, A PENA DI INCIDERE SULLA NATURA STESSA DI TALE PENA, CHE CONSERVA ANCORA FONDAMENTALMENTE IL CARATTERE DI PERPETUITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'istituto del condono alla pena dell'ergastolo ai fini del computo della pena da espiare per essere ammessi alla semiliberta'. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuita' che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza, anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo puo' assumere i caratteri della temporaneita' nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensi', soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non e' possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, tra cui la semiliberta', detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto, perche', altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualita' della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V., sulla natura della pena dell'ergastolo, S. nn. 168/1994 e 270/1993. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI DELLA SEMILIBERTA' E DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE AL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO - REQUISITI - LIMITI MINIMI DI PENA ESPIATA - RIDUCIBILITA' PER EFFETTO DELLA CONCESSIONE DI INDULTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED ASSERITA VIOLAZIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARENZA, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI DATI ESSENZIALI PER IL CONTROLLO SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di costituzionalita' volta a censurare l'esclusione dei periodi di pena condonati dal computo dei limiti minimi di pena espiata necessaria per l'ammissione alla semiliberta' e alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, e' inammissibile per mancanza di dati essenziali ai fini della valutazione della rilevanza, giacche' nell'ordinanza di rimessione non e' specificato ne' il titolo di reato per cui e' intervenuta la condanna all'ergastolo, ne' i decreti di indulto astrattamente applicabili alla fattispecie, ne' se sussistono in ipotesi i requisiti oggettivi e soggettivi cui e' normalmente subordinata l'operativita' del condono. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 50, comma quinto, L. 26 luglio 1975 n. 354, e 176, comma terzo, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 27, comma terzo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 176 Codice penale
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONDIZIONI - DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA SIA PER GLI ERGASTOLANI CHE HANNO TENUTO BUONA CONDOTTA SIA PER QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, censurato nella parte in cui per i condannati all'ergastolo subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, va respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa della parte privata. Il giudizio nel quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha promosso l'incidente - dopo che il Magistrato di sorveglianza di Novara, in base a decisione adottata, in sede di incidente di esecuzione, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, aveva ordinato la prosecuzione provvisoria della semiliberta' - e' infatti autonomo rispetto alle precedenti vicende processuali nel corso delle quali, nei confronti dello stesso condannato, con sentenza della Corte di cassazione era stata annullata senza rinvio altra ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino, in seguito a provvedimento di cumulo della Procura generale di Cagliari, aveva dichiarato inammissibile la domanda di estensione della semiliberta'. Non puo' quindi condividersi l'assunto secondo cui con la pronuncia della Cassazione il rapporto di specie avrebbe dovuto ritenersi "esaurito" e di conseguenza sottratto agli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimita'.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONDIZIONI - DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA SIA PER GLI ERGASTOLANI CHE HANNO TENUTO BUONA CONDOTTA SIA PER QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA NON IPOTIZZABILITA' DI TALE VIOLAZIONE PER RITENUTA PRECLUSIONE, NEI CASI IN QUESTIONE, DELLA CONCESSIONE DELLA SEMILIBERTA' - ESCLUSIONE.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo, subordina l'ammissione alla semiliberta' all'avvenuta espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato condanne per reati commessi durante lo stato di detenzione, non puo' condividersi l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui la denunciata violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione dell'ipotesi suddetta a quella in cui nessun reato risulti commesso dal condannato all'ergastolo durante lo stato di detenzione, non sarebbe ipotizzabile, perche' la commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena dell'ergastolo potrebbe di per se stessa precludere o ritardare l'accesso al beneficio. La concessione della semiliberta' puo' infatti risultare certamente condizionata, nella formulazione del giudizio - in base al quarto comma del citato art. 50 - sulla evoluzione positiva del trattamento penitenziario, dal titolo e dalla gravita' del reato in ordine al quale e' intervenuta condanna, ma secondo il pressocche' costante indirizzo giurisprudenziale, una simile verifica assume, nell'integrale contesto valutativo, un ruolo secondario e indiretto, destinato ad essere comunque sovrastato dal concreto giudizio quanto ai progressi compiuti nel trattamento personalizzato e all'idoneita' del lavoro da intraprendere.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTA' - CONCESSIONE - CONDIZIONI: DECORRENZA DI VENTI ANNI DI ESPIAZIONE DI PENA - VALIDITA' DI TALE CONDIZIONE SIA NEI CONFRONTI DEGLI ERGASTOLANI CHE HANNO OSSERVATO BUONA CONDOTTA CHE NEI CONFRONTI DI QUELLI CHE HANNO RIPORTATO ALTRE CONDANNE PER REATI COMMESSI DURANTE LO STATO DI DETENZIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI, TRA PIU' POSSIBILI SOLUZIONI, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Alla Corte costituzionale non e' dato pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, che subordina la concessione della semiliberta' ai condannati all'ergastolo, indistintamente, alla condizione della espiazione di venti anni di reclusione, sia per gli ergastolani che hanno tenuto durante la esecuzione della pena una condotta irreprensibile, sia per quelli che nello stato di detenzione hanno invece commesso altri reati. Per rimuovere la situazione, di indubbio privilegio, goduta da tale ultima categoria di condannati, e ricondurre a ragionevolezza il regime censurato, non e' infatti percorribile - data la non omogeneita' del 'tertium comparationis' - la soluzione offerta dal giudice 'a quo', volta ad estendere ai condannati a pena perpetua la disciplina applicabile per i condannati a pena temporanea; occorrono invece interventi legislativi, di diversa complessita', sulla normativa penitenziaria ovvero sulla normativa penitenziaria e la normativa sostanziale insieme, cosi' da stabilire un periodo anche determinato, entro il quale la intervenuta commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena perpetua possa spostare il giorno di decorrenza - sempre alle condizioni stabilite dall'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975 - dell'ammissione al beneficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354).
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTA` - ESCLUSIONE PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA NORMA - INAMMISSIBILITA`.
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede l'applicabilita` del beneficio della semiliberta` ai condannati alla pena dell'ergastolo, per presunto contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., deve essere dichiarata inammissibile, richiedendosi l'emanazione di una sentenza recante la determinazione della quantita` di pena che deve essere scontata per la conseguibilita` del beneficio, e quindi una scelta discrezionale riservata al legislatore. - cfr. S.n. 137/81.