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((Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:
- a)sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- b)sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
- c)sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
- d)sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
- e)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;
- f)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
- g)sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
- h)sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777
3aIl D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 21 giugno 2006
