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((Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

  • a)sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre L. 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre L. 20 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a L. 30 milioni, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
  • c)sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
  • d)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle province, dei comuni e dei consorzi d'importo oltre L. 20 milioni;
  • e)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 2.000.000;
  • f)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a L. 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
  • g)sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
  • h)sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione)). 3a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

3a

Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

Testo in vigore dal 11 luglio 1948 al 7 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948. 42 parole tolte, 92 parole aggiunte in 9 capoversi.

Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la tolto: loro rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre tolto: lire due milioni, aggiunto: L. 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre tolto: lire un milione, quando all'esecuzione dei lavori s'intenda aggiunto: L. 20 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) aggiunto: sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a L. 30 milioni, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

aggiunto: c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubblichetolto: , aggiunto: e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

tolto: caggiunto: d) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da tolto: corrispondersi aggiunto: corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle tolto: Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo oltre lire due aggiunto: province, dei comuni e dei consorzi d'importo oltre L. 20 milioni;

tolto: daggiunto: e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si tolto: promette, si abbandona o si paga aggiunto: chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le tolto: lire 300 aggiunto: L. 2.000.000;

tolto: eaggiunto: f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti tolto: d'importo superiore a lire due milioni aggiunto: di importo superiore a L. 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino …

tolto: faggiunto: g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: gaggiunto: h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superioretolto: , e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

    Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art15 · fonte del testo