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Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la loro rispettiva competenza per materia:
- a)sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire due milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre lire un milione, quando all'esecuzione dei lavori s'intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- b)sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
- c)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo oltre lire due milioni;
- d)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 300.000;
- e)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo superiore a lire due milioni sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
- f)sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
- g)sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore, e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948
