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[1]I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:
- a)sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 1.000.000 e L. 2.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 500.000 e L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- b)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facolta' attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1895, n. 350;
- c)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo compreso fra L. 1.000.000 e L. 2.000.000;
- d)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma compresa tra L. 100.000 e L. 300.000;
- e)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti d'importo fino a L. 2.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore. Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, 1° comma.
[2]Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonche' sulle proroghe di termini ad esse relative quando per tali affari non sia richiesto il parere dell'ispettore generale compartimentale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948
