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[1]((I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

  • a)sui progetti di opere di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;
  • b)sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10 milioni e L. 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso tra le L. 5.000.000 e L. 20.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • c)sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra L. 20.000.000 e L. 30.000.000;
  • d)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facolta' attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;
  • e)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle province, dei comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente L. 20.000.000;
  • f)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente L. 2.000.000;
  • g)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a L. 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

[2]Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

[3]Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonche' sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile)). 3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

3a

Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

Testo in vigore dal 11 luglio 1948 al 7 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948. 56 parole tolte, 103 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) sui progetti di opere aggiunto: di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;

aggiunto: b) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Statotolto: , sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. tolto: 1.000.000 aggiunto: 10 milioni e L. tolto: 2.000.000, aggiunto: 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso tolto: fra L. 500 aggiunto: tra le L. 5.000.000 e L. tolto: 1 aggiunto: 20.000.000tolto: , quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

tolto: baggiunto: c) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra L. 20.000.000 e L. 30.000.000;

aggiunto: d) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio superiore che non … attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con tolto: R. aggiunto: regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

tolto: caggiunto: e) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle tolto: Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, d'importo compreso fra L. 1 aggiunto: province, dei comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente L. 20.000.000 tolto: e L. 2.000.000;

tolto: daggiunto: f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si tolto: promette, si abbandona o si paga aggiunto: chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma tolto: compresa tra L. 100.000 e L. 300. aggiunto: non eccedente L. 2.000.000;

tolto: eaggiunto: g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti tolto: d'importo aggiunto: di importo fino a L. tolto: 2 aggiunto: 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che aggiunto: non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattualeaggiunto: , sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, tolto: 1° comma aggiunto: comma primo, della presente legge.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonche' sulle tolto: proroghe di termini ad esse relative aggiunto: autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto aggiunto: soltanto il parere dell'ispettore generale tolto: compartimentale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

    Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art17 · fonte del testo