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[1]Il Consiglio superiore, oltre che del presidente dei presidenti di sezione, e' costituito dai seguenti membri: i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
[2]i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;
[3]gli ispettori generali del Genio civile in servizi presso il Ministero dei lavori pubblici;
[4]due ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;
[5]un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;
[6]il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
[7]il direttore generale dell'Amministrazione civile;
[8]il direttore generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana e un ispettore generale del Genio civile dell'Africa Italiana;
[9]un rappresentante del Ministero della guerra, di grado non inferiore al 5°;
[10]il capo dell'ufficio trasporti al Ministero della guerra;
[11]il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina;
[12]un rappresentante del Ministero dell'aeronautica, di grado non inferiore al 5°;
[13]il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
[14]il direttore generale del demanio;
[15]il direttore generale delle antichita' e belle arti;
[16]il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
[17]il direttore generale della produzione agricola;
[18]due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
[19]due funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle ferrovie stesse;
[20]il direttore generale e sette ispettori generali tecnici di vigilanza dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
[21]il direttore generale della Marina mercantile;
[22]un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 5°;
[23]il direttore generale dell'industria e delle miniere;
[24]un funzionario tecnico dell'ispettorato delle miniere designato dal Ministro per d'industria ed il commercio;
[25]il direttore generale del turismo;
[26]due consiglieri di Stato;
[27]quattro avvocati dello Stato;
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e' compreso l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia".
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, come modificato dalla L. 25 giugno 1949, n. 409, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia".
D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, come modificato dalla L. 3 febbraio 1951, n. 165
5Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, come modificato dalla L. 3 febbraio 1951, n. 165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 Ottobre 1942, n. 1460, gia' modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio Civile, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere nonche' gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici".
L. 20 aprile 1952, n. 524
6La L. 20 aprile 1952, n. 524, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche e' compreso il direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
L. 9 agosto 1954, n. 645
7La L. 9 agosto 1954, n. 645, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e' compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 11 gennaio 1958
