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[1]((Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di sezione, e' costituito dai seguenti membri:
- a)i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
- b)i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'ispettore generale preposto all'ispettorato per il Tevere;
- c)gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;
- d)tre consiglieri di Stato;
- e)quattro avvocati dello Stato;
- f)un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;
- g)un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di cassazione;
- h)il segretario generale e il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
- i)un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica, non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;
- l)i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichita' e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e de gli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile - dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
- m)il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonche' due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;
- n)tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;
- o)due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
- p)cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- q)il capo del Servizio centrale per l'edilizia, scolastica del Ministero della pubblica istruzione;
- r)un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
- s)due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- t)sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.
[2]I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare)).
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e' compreso l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia".
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, come modificato dalla L. 25 giugno 1949, n. 409, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e' compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia".
D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, come modificato dalla L. 3 febbraio 1951, n. 165
5Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, come modificato dalla L. 3 febbraio 1951, n. 165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 Ottobre 1942, n. 1460, gia' modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio Civile, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere nonche' gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici".
L. 20 aprile 1952, n. 524
6La L. 20 aprile 1952, n. 524, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche e' compreso il direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
L. 9 agosto 1954, n. 645
7La L. 9 agosto 1954, n. 645, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e' compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1958 al 21 giugno 2006
