Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro per l'interno e' autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri per le finanze o per la guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonche' dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura massima complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 fra vigili scelti e vigili. 2

[2]Rimangono fermi i richiami gia' effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, sempreche' si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilita' da parte dell'Autorita' militare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 gennaio 1942, n. 101

2

con decorrenza dal 1 novembre 1941

La L. 19 gennaio 1942, n. 101 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che il Ministro per l'interno ha facolta' di richiamare in servizio continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1° comma, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, e' elevato, a decorrere dal 1° novembre 1941-XX, a 200 ufficiali e a 12.800 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili".

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 21 marzo 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 gennaio 1942, n. 101

    La L. 19 gennaio 1942, n. 101 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che il Ministro per l'interno ha facolta' di richiamare in servizio continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1° comma, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, e' elevato, a decorrere dal 1° novembre 1941-XX, a 200 ufficiali e a 12.800 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art1 · fonte del testo