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[1]Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro per l'interno e' autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri per le finanze o per la guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonche' dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura massima complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 fra vigili scelti e vigili.

[2]Rimangono fermi i richiami gia' effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, sempreche' si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilita' da parte dell'Autorita' militare.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art1 · fonte del testo