Art. 10 — Scambio di sedi fra magazzinieri
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004. 25 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ogni magazziniere puo' chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere. Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art10 · fonte del testo