Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 11 — Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita

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In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria puo' essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti. Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con Impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali puo' essere concesso un anticipo per le spese di gestione.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art11 · fonte del testo