Art. 24 — Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità
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I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennita' per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro per le finanze. Gli aggi e le indennita' per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 aprile 1963
