Art. 24 — Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità
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Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 agosto 1980
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Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 agosto 1980
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7 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 aprile 1963. 104 parole tolte.
tolto: I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennita' per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro per le finanze. Gli aggi e le indennita' per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art24 · fonte del testo