Art. 4 — Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi
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Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita. Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad esse e' preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli. Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004
