Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 4 — Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi

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Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita. Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad esse e' preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli. Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art4 · fonte del testo