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[1]In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terra' informato il comandante del porto sulla entita' dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.
[2]Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
