Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1962 al 26 ottobre 1988. Leggi il testo vigente →

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'. Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

Testo in vigore dal 5 settembre 1962 al 26 ottobre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art7 · fonte su Normattiva