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Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a meta'. I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operante ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575. Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a meta'. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attivita', possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attivita', possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al 9° all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 14 agosto 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art4 · fonte del testo