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Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a meta'. I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operante ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575. Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a meta'. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attivita', possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attivita', possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al 9° all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1957, n. 600
1La L. 9 luglio 1957, n. 600 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dall'art. 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimane in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla stessa legge. 9 luglio 1957, n. 600.
L. 14 luglio 1965, n. 901
2La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dal presente articolo rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.
Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 27 ottobre 1970
