Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1957 al 15 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
Le formalita' ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a meta'. I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operante ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575. Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a meta'. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attivita', possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali. I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attivita', possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al 9° all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1957, n. 600
1La L. 9 luglio 1957, n. 600 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dall'art. 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimane in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla stessa legge. 9 luglio 1957, n. 600.
Testo in vigore dal 14 agosto 1957 al 15 agosto 1965
