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Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, e' dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice e' assicurata, un'indennita' pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore. All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1987

    Illegittimità dichiarata
    19 gennaio 1987

    Poiché la figura giuridica del padre lavoratore è contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, è rispetto a tale norma che occorre valutare la necessità degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilità di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilità delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1983

    Questione inammissibile
    5 maggio 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., degli artt. 4 e 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro ed i riposi giornalieri previsti a tutela delle lavoratrici madri possano essere goduti anche dal padre, ove l'assistenza alla madre venga meno in quanto il giudice a quo non ha motivato sulla rilevanza omettendo ogni riferimento alla fattispecie concreta.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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