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I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'art. 1 della presente legge, nonche' quelle dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Nel primo comma dell'art. 11 suddetto, modificato con l'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: "entro il 30 giugno 1955", sono modificate in: "entro il 31 dicembre 1960". E' fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959.
Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 15 novembre 1960
